a.s.d. Arco Club Medicina
STATUTO
1 - E’ costituita con sede in Medicina (BO) un’Associazione sportiva, ai sensi degli art. 36 e ss. Codice Civile denominata “ Associazione Sportiva Dilettantistica Arco Club Medicina” .
1 - L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2 – L’Associazione, ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la propagazione del tiro con l’arco in tutte le sue componenti, sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche, scientifiche e le attività ad esse connesse. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica del tiro con l’arco, nonché allo svolgimento dell’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento alla pratica della medesima disciplina sportiva. Nella sede l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Per il raggiungimento degli scopi, l’Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, a competizioni sportive, a convegni e incontri atti a sensibilizzare l’opinione pubblica alle finalità associative.
3 - E’ caratterizzata altresì dalla democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati, dall’elettività delle cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio. L’Associazione si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti; non assumerà lavoratori dipendenti né si avvarrà di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4 - L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale dello Stato Italiano e dell’ordinamento sportivo; si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), in modo particolare per quanto attiene alla normativa antidoping, nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive di tiro con l’arco ed affini, e a quelli delle Federazioni e Organismi Internazionali cui quest’ultime sono affiliate o aderenti.
5 – L’Associazione s’impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, attinenti l’attività sportiva.
6 – Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti delle federazioni nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.
1 -La durata dell'Associazione e a tempo indeterminato. Lo scioglimento della Associazione può essere deliberato solo all'unanimità da una Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente convocata. In caso di scioglimento, il Consiglio Direttivo nominerà un liquidatore estraneo alla Società, la destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi,o a scopi di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
1 - Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.
2 - Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne fanno richiesta e che siano dotate di un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione.
3 - Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
4 - La validità della qualità di socio è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale.
5 - In caso di domanda d’ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. L’esercente patria potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
6 - La quota associativa non può essere trasferita a terzi
1 -Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile che si svolgerà dopo il raggiungimento della maggiore età.
2 – Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 13.
3 -La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette da Consiglio Direttivo e la Sede sociale, gli impianti adibiti alla pratica del tiro con l’arco e ad usare le attrezzature comuni, secondo le norme stabilite dall’apposito regolamento interno.
1 - I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi: a) dimissione volontaria. b) morosità protrattasi per oltre mesi uno dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa. c) Radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta degli elementi il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. d) Scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto.
2 - Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea Straordinaria. Nel corso di tale Assemblea alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.
3 - L’Associato radiato non può essere più riammesso.
1 -Sono organi della Associazione:
A. L'Assemblea generale dei Soci
B. Il Presidente
C. Il Consiglio Direttivo
D. Il Segretario
E. Il Tesoriere
1 - L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2 -La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, che propone l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che vi provvede nei tempi e modi previsti dal successivo Art. 10, e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3 - L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, in ogni caso, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4 – Le assemblee sono generalmente presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5 – L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6 – L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
7 – Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l’ordine delle votazioni.
8 – Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati,dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
1 - Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2 - Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di un (1) associato oltre se stesso.
1 - La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima dell’effettuazione, mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo raccomandata a mano, posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o sms. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie trattate.
2 - L’assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo.
3 - L’assemblea elettiva deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, a scadenza del mandato o per la sostituzione dei membri, come previsto dal presente Statuto, per eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo nel numero disciplinato dal successivo art. 13.-
4 - Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente articolo 8, comma 2.
1 -L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi (2/3) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare tramite delega scritta un altro socio (quindi può esercitare al massimo due voti).
2 - L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi (2/3) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.
3 – Trascorsa almeno un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.
1 - L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente almeno quindici giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo raccomandata a mano, posta ordinaria elettronica, fax, telegramma o sms. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2 – L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione, come da ART. 3 ( in questo ultimo caso occorre l’intervento di 7/10 dei soci e l’approvazione all’unanimità dei votanti).
1 -Il Consiglio Direttivo è composto di un numero dispari di membri che è stabilito dall’assemblea da un minimo di cinque (5) fino ad un massimo di sette (7) compreso il Presidente eletti dall’assemblea. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere. Tutti gli incarichi sociali s’intendono a titolo gratuito. Il Consiglio ed il Presidente durano in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2 -Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che siano iscritti alla società da almeno due anni , non ricoprano la medesima carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
3 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4 - In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
5 - Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalità, ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.
6 – Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si assenti per tre riunioni consecutive, decade dalla carica.
1 - Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno all’integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto alla carica di consigliere, in ordine di votazioni, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2 - Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente, fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà avvenire alla prima assemblea utile successiva.
3 -Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
1 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne è fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci.
b)redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto delle norme dell’Art.8 e seguenti del presente Statuto.
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti disciplinari e di radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
g) Stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.
h) Stipulare contratti di gestione, di locazione, di forniture, di appalto, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie, formare commissioni e/o gruppi di lavoro, per la gestione delle strutture ricreative dell’Associazione, e commissioni sportive e comunque sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
i) Nominare tecnici, animatori, specialisti per lo svolgimento delle attività societaria e pratica sportiva.
1 - Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali; ne è il legale rappresentante per ogni evenienza.
1 -Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.
1 - Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
1 -Il tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
1 - Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria dell’Associazione.
2 - Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3 – Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
1 - L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
1 -Il regolamento interno regola e disciplina l'uso del campo di tiro e della Sede Sociale. In nessun caso il campo di tiro potrà essere utilizzato da altre Società di tiro con l’arco o estranei, salvo consenso scritto del Consiglio Direttivo e durante le gare organizzate dall' A.S.D. Arco Club di Medicina. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia al regolamento interno.
1 - Su specifica delibera unanime del Consiglio Direttivo, gruppi di Soci che ne facciano esplicita richiesta possono essere autorizzati alla costituzione di una Sezione. Una Sezione è genericamente definita come un centro di attività dell'Associazione a gestione separata, per motivi principalmente logistici. I Soci aderenti alla Sezione eleggono in una loro Assemblea convocata secondo le modalità dell'Assemblea Ordinaria un Responsabile che durerà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in essere. Il Responsabile della Sezione ne è il rappresentante nei confronti dell’Associazione per quanto concerne le attività della Sezione stessa, e rende atto del suo operato al Consiglio Direttivo. Le Sezioni operano secondo il presente Statuto e secondo i Regolamenti definiti dal Consiglio Direttivo.
1- Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute all’esclusiva competenza del Consigli Direttivo che potrà a sua discrezione nominare un collegio-arbitrale.
1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Regolamento Interno ed in subordine le norme del codice civile.