STATUTO


(ALLEGATO A)        

STATUTO DELL' “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”

“a.s.d. ARCO CLUB MEDICINA"

TITOLO I - Denominazione – sede

Articolo 1 – Denominazione e Sede Sociale

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in MEDICINA (BO) via SAN CARLO n.1330 un’associazione che assume la denominazione “Associazione Sportiva Dilettantistica ARCO CLUB MEDICINA”, in breve “A.S.D. ARCO CLUB MEDICINA”.

TITOLO II - Scopo- Oggetto

Articolo 2Scopo

  • L’Associazione, ha per finalità l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, lo sviluppo, la diffusione e la propagazione del Tiro con l’Arco in tutte le sue componenti, sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche, scientifiche e le attività ad esse connesse
  • L’Associazione è un’istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.
  • L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere Volontario e Democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
  • È caratterizzata altresì dalla democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati, dall’elettività delle cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio.
  • L’Associazione si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti; non assumerà lavoratori dipendenti né si avvarrà di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
  • Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 5 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.
  • L’Associazione si conforma incondizionatamente ai principi dell’ordinamento generale dello Stato Italiano, alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), alle norme e direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) con particolare riferimento alle normative e disposizioni antidoping, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali ed Internazionali e degli Enti di Promozione Sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
  • Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle Società affiliate
  • L’Associazione s’impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, attinenti all’attività sportiva;
  • Per il raggiungimento degli scopi, l’Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l’organizzazione di corsi di tiro con l’arco, la partecipazione a manifestazioni, a competizioni sportive regionali nazionali ed internazionali, a convegni e incontri atti a sensibilizzare l’opinione pubblica alle finalità associative

Articolo 3Oggetto

  • Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline inerenti al TIRO CON L’ARCO quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: TIRO CON L’ARCO ALLA TARGA, TIRO CON L’ARCO DI CAMPAGNA, TIRO CON L’ARCO 3D, TIRO CON L’ARCO STORICO e qualsivoglia attività inerente.
  • l’Associazione potrà svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi, strutture sportive e attrezzature sportive abilitate alla pratica del tiro con l’arco,
  • l’Associazione potrà promuovere e svolgere attività Didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento alla pratica della medesima disciplina sportiva.
  • l’Associazione potrà indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione;
  • l’Associazione potrà Organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
  • l’Associazione potrà organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive inerenti al Tiro con L’arco;
  • l’Associazione potrà organizzare, a carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

Articolo 4 – Durata ed Esercizio Sociale

  • La durata dell'Associazione è a tempo Indeterminato. Lo scioglimento della Associazione può essere deliberato solo all'unanimità da una Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente convocata.
  • In caso di scioglimento, il Consiglio Direttivo nominerà un liquidatore come da successivo Articolo 23
  • L’esercizio sociale va dal 01/ 01 al 31 / 12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

TITOLO III – Soci

Articolo 5 – Gli Associati

  • Il numero dei Soci è illimitato.
  • Possono essere Soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
  • Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne fanno richiesta e che siano dotate di un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione.
  • Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo, che sarà sottoposta all’approvazione da parte del Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell’Associazione.
  • La validità della qualità di socio è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea Generale dei Soci. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, e dopo il pagamento della Quota Associativa il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio
  • In caso di domanda d’ammissione a Socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. L’esercente la potestà parentale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne
  • In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6 – Diritti degli Associati

  • Tutti i Soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato Attivo e Passivo.
  • I Soci minorenni, godono, dal momento dell’ammissione, del diritto a partecipare alle assemblee ed esprimono il proprio voto mediante la partecipazione all’assemblea di chi ne esercita la responsabilità genitoriale (Ordinanza Cassazione 23228/2017 e nota MLPS n. 1309 del 06/02/2019)
  • I Soci minorenni NON godono dell’elettorato Passivo fino al raggiungimento della maggiore età;
  • Al Socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione
  • La qualifica di Socio dà diritto a partecipare alla vita Associativa, frequentare le iniziative indette da Consiglio Direttivo, la Sede sociale, gli impianti adibiti alla pratica del tiro con l’arco e ad usare le attrezzature comuni, secondo le norme stabilite dall’apposito Regolamento Interno

Articolo 7 – Doveri degli Associati

  • Tutti i Soci sono tenuti a versare la Quota Sociale e/o il Contributo Associativo Annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente, per l’anno successivo, con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili
  • Tutti i Soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Interno e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali
  • Tutti i Soci sono tenuti a mantenere una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva;

 

TITOLO IV - Recesso – Esclusione

Articolo 8 – Decadenza dei Soci

I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

  • Recesso
  • Esclusione
  • Scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 23 del presente Statuto.
  • A causa di Morte

 Articolo 9 – Recesso Dimissione Volontaria

 Il Socio si considera Recesso quando

  • Presenta al Consiglio Direttivo per iscritto le sue dimissioni;
  • Quando non rinnovi la quota associativa passati 3 mesi dall’inizio dell’esercizio sociale

Articolo 10 – Esclusione

   L’esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta degli elementi il Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

  • Che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  • Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  • Che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
  • Che si renda moroso del versamento della quota sociale annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale pur continuando ad usufruire dei servizi, delle attrezzature e dei campi di allenamento nonostante abbia ricevuto i solleciti di pagamento;
  • Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera raccomandata AR o Pec (Posta Elettronica Certificata) e devono essere motivate. Il Socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’Assemblea Generale al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro Soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
  • L’Associato Escluso non può più essere riammesso

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 11 – Risorse Economiche – Fondo Comune

L’associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  • Quote e contributi degli associati;
  • Quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive, corsi di primo avviamento;
  • Erogazioni e Donazioni liberali degli Associati e dei terzi:
  • Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • Contributi dell’Unione Europea e di Organismi Internazionali;
  • Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati svolti in maniera secondaria e strumentale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • Entrate derivanti da iniziative promozionali svolte in maniera secondaria e strumentale finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera secondaria e strumentale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste

TITOLO VI - Organi dell’Associazione

Articolo 12 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea Generale dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;

Articolo 13 - Assemblee dei Soci

  • L’Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti;
  • Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, le modalità, il luogo (nella sede o altrove a garantire la massima partecipazione degli associati), la data, l’orario della prima convocazione e a distanza di almeno 1 giorno della seconda convocazione. L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli Soci mediante modalità quali: la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera semplice, e-mail, sms, la pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione, la pubblicazione dell’avviso sulle pagine Social dell’Associazione in ogni caso almeno 8 giorni prima dell’adunanza;
  • Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea;
  • Nell’assemblea con funzione elettiva vengono nominati due scrutatori. In ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche;
  • Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione;
  • Per garantire la Democraticità e Uguaglianza dei diritti degli associati le assemblee potranno svolgersi anche nelle seguenti tipologie: VIDEOCONFERENZA (utilizzando software adeguati che garantiscano la possibilità del riconoscimento del Socio), MISTA (parte in presenza parte in videoconferenza) in questi casi il Presidente ed il Segretario dovranno essere nel medesimo luogo.

Articolo 14 – Diritto di Voto

  • Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della Quota Associativa, secondo il principio del Voto Singolo.
  • Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un (1) Associato.
  • I Soci minorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto a partecipare alle assemblee ed esprimono il proprio voto mediante la partecipazione all’assemblea di chi ne esercita la responsabilità genitoriale (Ordinanza Cassazione 23228/2017 e nota MLPS n. 1309 del 06/02/2019)

Articolo 15 - L’assemblea ordinaria:

  • Approva il rendiconto economico e finanziario;
  • Procede alla elezione del Presidente dell'associazione e dei membri del Consiglio Direttivo
  • Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  • Approva gli eventuali

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

Articolo 16 – L’Assemblea Straordinaria

L’Assemblea è Straordinaria quando si riunisce per deliberare

  • Sulle modificazioni dello Statuto
  • Sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente almeno quindici giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, sms, pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione, pubblicazione dell’avviso sulle pagine Social dell’Associazione. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, le modalità, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare

Le delibere delle assemblee sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Articolo 17 -   Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea Generale ogni TRE (3) anni. Esso è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a Titolo Gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo.

All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione Sportiva Dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica, sms, canali social dell’associazione non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.

Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo ma non esaustivo, al Consiglio Direttivo:

  • Le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
  • Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
  • La fissazione delle quote sociali;
  • Curare, congiuntamente o disgiuntamente, l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  • Redigere il rendiconto economico e finanziario;
  • Predisporre i regolamenti interni;
  • Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  • Deliberare, congiuntamente, circa l’ammissione degli associati;
  • Deliberare circa l’esclusione degli associati;
  • Derimere le controversie insorgenti tra soci e/o tra soci ed Associazione anche nominando un collegio arbitrale
  • Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  • Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
  • Affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi
  • Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Articolo 18 – Dimissioni

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea Straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.

Articolo 19 – Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. È eletto dall’Assemblea dei Soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 anni. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea Ordinaria dei Soci per l’elezione del nuovo Presidente.

Articolo 20 – Vice Presidente Segretario e Tesoriere

  • Vice Presidente

 Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Nel caso di dimissioni il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominandolo tra i consiglieri in carica

  • Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

  • Tesoriere

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Articolo 21- Rendiconto

  • Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
  • Il Rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
  • Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
  • Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 22- Regolamento Interno e Sezioni

  • Il Regolamento Interno regola e disciplina la vita associativa, le norme di sicurezza, l’utilizzo delle strutture e delle attrezzature dell’associazione. Viene redatto dal Consiglio Direttivo e portato all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, può essere modificato in qualsiasi momento il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno previa apposita delibera. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia al Regolamento Interno.
  • Su specifica delibera unanime del Consiglio Direttivo, gruppi di Soci che ne facciano esplicita richiesta possono essere autorizzati alla costituzione di una Sezione. Una Sezione è genericamente definita come un Settore di attività dell'Associazione a gestione separata, per motivi principalmente logistici. Il Consiglio Direttivo eleggerà un Responsabile di Sezione che durerà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in essere. Il Responsabile della Sezione ne è il rappresentante nei confronti dell’Associazione per quanto concerne le attività della Sezione stessa, e rende atto del suo operato al Consiglio Direttivo. Le Sezioni operano secondo il presente Statuto e secondo i Regolamenti definiti dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 23 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Norma finale

Articolo 24 – Norma Finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando, in quanto applicabili, al Regolamento Interno, alle norme del Codice Civile, alle disposizioni di legge vigenti, alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

 

Il presente Statuto è esente da Imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dal comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l’art. 27 bis della tabella di cui all’allegato B annesso al decreto del presidente della repubblica 26/10/1972 n. 642.”

 

                      Il Presidente                                                                                                               Il Segretario

                   RAMBALDI ELIO                                                                                                        ZUCCHINI NICOLA